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Appalti: il bando non può imporre un limite al ribasso sul prezzo


E’ illegittima la clausola del bando di gara che pone un limite alla facoltà dei concorrenti di proporre ribassi sul prezzo, fissando la soglia percentuale massima di ribasso valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2912 del 28 giugno 2016.

Nel caso di specie la stazione appaltante, al fine di evitare di svilire ogni tutela del lavoro e di impedire la presentazione di ribassi tali da pregiudicare l’applicazione del CCNL, aveva fissato la percentuale massima di sconto proponibile dagli offerenti.

Tale previsione, come osservato dai giudici amministrativi, introduce un’inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull’elemento prezzo.

Tale clausola, quindi, produce un effetto distorsivo della concorrenza e pregiudica la libertà d’iniziativa economica, risultando, conseguentemente, lesiva dei correlativi principi sanciti, in materia di appalti, a livello euro-unitario e nazionale.

Tale limitazione, inoltre, non può, poi, trovare giustificazione nell’esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL, atteso che tali finalità devono essere perseguite attraverso l’apposito strumento del giudizio di anomalia che consente di escludere dalla gara, all’esito del procedimento di verifica, le offerte risultate anormalmente basse.


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