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Appalti: obbligo di motivazione in ordine ai limiti di accesso connessi al fatturato


Al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi, la stazione appaltante può richiedere, come requisito di partecipazione, un determinato fatturato aziendale purché vi sia sul punto una congrua motivazione.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana con la sentenza n. 1129 del 6 luglio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso proposto da un operatore economico che aveva contestato la richiesta di fatturato specifico come requisito di partecipazione nonché l’ammontare dello stesso, lamentando una forte restrizione della possibilità di partecipazione per le piccole e medie imprese.

Nel caso di specie la delibera di indizione della gara era stata specificamente motivata sul punto, chiarendo di aver posto come requisito di partecipazione il fatturato pregresso dei concorrenti in considerazione anche della rilevanza e della delicatezza del servizio (attività di sanificazione e pulizia di ambiti sanitari).

Tale motivazione è stata ritenuta conforme alle indicazioni normative di cui all’articolo 41, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

A tal proposito si evidenzia che la materia dei requisiti di capacità tecnica e economica costituisce una disciplina complessa, che ha statisticamente costituito una importante percentuale del contenzioso sugli appalti pubblici.

Anche il nuovo codice consente alla stazione appaltante di richiedere, a comprova della capacità economico – finanziaria di un operatore economico, il possesso di un fatturato minimo annuo o di un fatturato minimo relativo al settore di attività oggetto dell’appalto (articolo 83 del d.lgs. 50/2016).

La novità principale è contenuta nell’articolo 83 al comma 5 ove si stabilisce che il fatturato minimo annuo richiesto non può superare il doppio del valore stimato per l’appalto.

In tal caso, i documenti di gara devono contenere la motivazione che supporti la scelta della stazione appaltante.

SELF segnala il seminario di studi “La gestione della procedura di gara dopo il nuovo Codice Appalti e le linee guida Anac”, nel quale verranno approfondite le linee portanti del nuovo Codice, gli elementi di innovazione, nonché la disciplina di dettaglio contenuta nelle linee guida Anac e nei decreti ministeriali.

 


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