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Marche, del. n. 123 – Termini Ripiano del disavanzo: questione di massima


Un ente ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disciplina recata dall’articolo 188 Tuel, come novellato dal d.lgs. 126/2014, con specifico riguardo alla corretta individuazione dell’arco temporale entro cui può procedersi al ripiano del disavanzo di amministrazione nell’ipotesi in cui, a seguito di scioglimento del Consiglio comunale, agli organi elettivi si sia surrogato il Commissario prefettizio. 

In particolare, l’ente ha chiesto se, nella ipotesi di scioglimento degli organi elettivi, il Commissario incaricato dal Prefetto debba, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di ripiano di cui all’art. 188 Tuel, avere esclusivo riguardo alla durata del proprio mandato ovvero possa aver riguardo alla durata della consiliatura degli organi sostituiti.

I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 123/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 luglio, attesa l’assoluta novità della disciplina, hanno sospeso la pronuncia rimettendo la questione di massima alla Sezione delle Autonomie.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Marche del. n. 123 -16

 


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