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Appalti: niente esclusione automatica se manca il pagamento del contributo Anac


In mancanza di una esplicita previsione nei documenti di gara, il mancato pagamento del contributo all’Anac non può comportare l’esclusione automatica dalla procedura.

In tal caso la stazione appaltante deve accordare all’offerente un termine sufficiente per regolarizzare tale omissione.

Questo il principio espresso dalla Corte di giustizia europea con la sentenza del 2 giugno 2016 causa C‑27/15.

Come evidenziato dalla Corte, l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità può essere identificato solo dall’interagire della legge finanziaria del 2006, della prassi decisionale dell’Anac e della prassi giurisprudenziale amministrativa italiana nell’applicazione e nell’interpretazione della legge n. 266/2005.

Di conseguenza, in applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza che disciplinano le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, è necessario che tale obbligo sia definito in anticipo e reso pubblico nei documenti di gara.

Ciò al fine di non svantaggiare gli offerenti stabiliti in altri Stati membri, il cui grado di conoscenza del diritto nazionale e della sua interpretazione può non essere comparabile a quello degli offerenti nazionali.

Nell’ipotesi in cui tale condizione non sia espressamente prevista dai documenti dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare all’offerente escluso un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione.

 


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