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Appalti: i componenti della commissione giudicatrice non possono approvare gli atti di gara


L’approvazione degli atti di gara non implica una operazione meramente formale, ma configura svolgimento di funzioni amministrative precluse ai componenti della commissione giudicatrice.

Questo il principio espresso dal Tar Puglia Lecce con la sentenza n. 1040 del 27 giugno 2016.

Secondo i giudici amministrativi l’aver approvato gli atti di gara, implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e, attraverso la formalizzazione, una piena condivisione.

Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.

A tal proposito si evidenzia che la precedente disciplina contenuta nell’articolo 84, comma 4, del d.lgs. 163/2006 eccettuava solo il presidente consentendo, quindi, la possibilità di individuare il presidente della commissione nel responsabile unico del procedimento o in un dirigente della stazione appaltante.

Al contrario, la nuova disciplina contenuta nell’articolo 77, comma 4, a norma della quale “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”, preclude al Responsabile Unico del Procedimento, nelle procedure relative ad appalti sotto soglia, di far parte della commissione giudicatrice.

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