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Abruzzo, del. n. 151 – Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 208, comma 5-bis del d.lgs. 285/1992 (codice della strada), in particolare sulla possibilità di destinare una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per il finanziamento del trattamento accessorio del personale della polizia locale investito di specifiche responsabilità in relazione alla prevenzione di illeciti connessi con la circolazione stradale, ovvero lesivi del godimento delle infrastrutture destinate alla viabilità.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 151/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 luglio, hanno ribadito che la norma non consente di utilizzare le risorse menzionate per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal codice della strada può avvenire ai sensi dell’art. 15, comma 5, del c.c.n.l.

La disposizione consente agli enti di incrementare le risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio nel caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche”.

In ogni caso, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni devono rispettare il tetto disciplinato dalla legge di stabilità 2016 all’articolo 1, comma 236.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 151 -16


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