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Lombardia, del. n. 172 – Baratto amministrativo: agevolazione debiti di natura extra tributaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 24 del d.l. 133/2014 disciplinante il cd. baratto amministrativo, in particolare sulla possibilità di ampliare la facoltà prevista dalla norma per consentire ai cittadini di saldare anche debiti pregressi, di natura patrimoniale e non prettamente tributaria (per esempio morosità mensa, canoni di locazione ERP e relative spese condominiali), già confluiti nella massa dei residui attivi dell’ente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 172/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 giugno, hanno evidenziato che l’istituto del baratto amministrativo è stato attratto nella materia dei contratti pubblici di partenariato sociale (art. 190 del d.lgs. 50/2016).

Il baratto amministrativo necessita di previa regolamentazione a carattere generale, riveste natura temporanea (con progetti finalizzati), ambiti territoriali limitati e non può riguardare i debiti tributari pregressi (corte dei conti Emilia, del. n. 27/2016).

Diversamente, laddove il credito dell’ente locale rivesta natura extra tributaria, sia qualificabile come disponibile e non sia destinato, in tutto o in parte, ad altro ente pubblico o allo Stato, risulta applicabile il principio generale previsto dall’art. 1, comma 1 bis della legge 241/1990, secondo cui “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme del diritto privato, salvo che la legge non disponga altrimenti”.

A tal fine l’ente dovrà:

  • predeterminare le attività che possono compensare l’adempimento di debiti extra tributari;
  • quantificare in termini monetari la prestazione sostituiva, in base alla natura dell’attività da svolgere, alla durata della prestazione (oraria e giornaliera) o al risultato da raggiungere;

I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere selezionati mediante appositi bandi pubblici che, sotto il profilo soggettivo, individuino aprioristicamente i beneficiari ammessi alle prestazioni sostitutive secondo criteri neutrali, idonei a graduare le situazioni di disagio sociale (ad es. mediante certificazione ISEE) o di difficoltà economica derivante da eventi non colposi (ad es. morosità incolpevole per perdita di attività lavorativa) e che, sotto il profilo oggettivo, delimitino gli ambiti, i tempi e i modi di resa dell’attività socialmente utile o del servizio.

In tal caso, la riscossione agevolata, la riduzione e, in extrema ratio, l’esenzione dal pagamento del credito extra tributario potrà riguardare il montante del debito pregresso secondo modalità che comunque garantiscano la correlazione fra quanto dovuto e la prestazione sostitutiva da eseguirsi a beneficio della collettività, a condizione che tali forme di baratto amministrativo non arrechino un vulnus agli equilibri di bilancio dell’ente locale e non generino fenomeni elusivi dell’adempimento di obbligazioni regolarmente contratte dal cittadino con l’amministrazione di riferimento.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 172 -16


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