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Abruzzo, del. n. 134 – Spesa personale dirigenziale


Un sindaco ha chiesto se il conferimento di temporanei incarichi a contratto ex articolo 110, comma 1, del Tuel, con carattere non ricorrente per effetto di eventi che fuoriescono dall’ordinaria amministrazione, assunti al fine di continuare a perseguire l’interesse pubblico sotteso alla dotazione organica e non determinare interruzioni di pubblico servizio, siano soggetti al limite per il lavoro flessibile dettato dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 134/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 giugno, hanno ribadito che l’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato.

Come chiarito dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 14/2016, tale disciplina, così come le deroghe espressamente previste, si applica, pertanto, anche alla dirigenza locale a tempo determinato.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 134 -16


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