Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, del. n. 75 – Contratti di collaborazione coordinata e continuativa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di stipulare, nel 2016, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che preveda l’erogazione di prestazioni sino a giugno 2017.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 75/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 giugno, hanno ricordato che l’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015 prevede che “dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1” (i.e. contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Come chiarito dalla Sezione Centrale del controllo di legittimità con la deliberazione 37/2015, il significato da attribuire al termine “stipulare” non può che intendersi riferito al momento della formazione dell’accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 c.c.).

Pertanto, tale divieto opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell’applicazione della norma è il momento della stipulazione.

Di conseguenza, nel periodo di riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31.12.2016, le p.a. possono legittimamente stipulare contratti di collaborazione, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissato nell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 75 -16


Richiedi informazioni