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Sicilia, del. n. 113 – Entrate di dubbia e difficile esazione


Un sindaco ha chiesto se la TARI rientri tra le entrate di dubbia e difficile esazione, da tenere in considerazione per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 113/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 giugno, hanno chiarito che la qualificazione di una somma come certa, o come “di dubbia e difficile esazione” non è legata alla tipologia astratta dell’entrata, ma alla specifica posta contabile presa in considerazione.

Ogni specifica entrata tributaria può essere certa, dubbia o inesigibile, non in forza del nomen iuris e/o della categoria alla quale è intrinsecamente ascrivibile, ma in considerazione delle caratteristiche della specifica obbligazione e della solvibilità del debitore: se, ad esempio, un somma è dovuta da un debitore solvibile e che ha sempre adempiuto spontaneamente a tutte le proprie obbligazioni tributarie, non è contestata, non è prescritta, ovvero non è estinta per decadenza, non potrà certamente rientrare tra le entrate di “dubbia e difficile esazione”, solo perché dovuta a titolo di TARI.

Viceversa, se si tratta di un’imposta dovuta a qualsivoglia altro titolo, ma palesemente prescritta o dovuta da un debitore non solvibile, oppure oggetto di contestazione (anche) in sede precontenziosa, dovrà essere presa in considerazione come di dubbia e difficile esazione, anche qualora non si tratti di TARI.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. Sicilia 113-16

 


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