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Piemonte del. n. 71 – Ripiano disavanzo derivante da riaccertamento straordinario residui


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di modificare il piano di rientro del disavanzo derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, sostituendo all’originaria previsione del massimo spazio temporale concesso dalla norma (art. 3, comma 16, D.Lgs 118/11) il ripiano in un unico esercizio mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla alienazione di un immobile.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 71/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno evidenziato che il ricorso alle plusvalenze derivanti da cessione di beni del patrimonio disponibile per far fronte al ripiano del disavanzo è espressamente previsto sia dall’art. 2, comma 4, del D.M. 2 aprile 2015 con riferimento al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento, sia dall’art. 188 del Tuel.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 71 -16


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