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Piemonte del. n. 70 – Assunzione di personale mediante mobilità


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di sostituire, nel corso del 2016, un’unità cessanda mediante l’istituto della mobilità ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 70/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 giugno, hanno ribadito che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unità di personale tra due distinti enti.

Tuttavia, resta fermo il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014, per cui per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Solo a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, sarà possibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 70 -16


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