Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, del lavoro flessibile di cui all’art 9 co 28 d.l. 78/2010, l’indennità di maternità spettante alla lavoratrice stagionale che, pur avendo terminato il rapporto di lavoro, ha diritto di percepire il trattamento economico per tutto il periodo di astensione.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 121/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno evidenziato che la spesa per l’indennità di maternità rientra nell’ampio concetto di spesa sostenuta per il lavoro a tempo determinato (sia pure in forza di un obbligo di legge ed in difetto di corrispettività).
Non rileva, a tal fine, il fatto che tali somme verranno poste a carico dell’INPS tramite conguaglio ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 151/2001.
Infatti, può essere escluse dal limite, solo il costo del personale a tempo determinato coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea.
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CC Sez. controllo Puglia del. n. 121 -16