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Puglia, del. n. 121 – Indennità di maternità: rientra nel limite di spesa per il tempo determinato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal limite di spesa per il lavoro flessibile previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, del lavoro flessibile di cui all’art 9 co 28 d.l. 78/2010, l’indennità di maternità spettante alla lavoratrice stagionale che, pur avendo terminato il rapporto di lavoro, ha diritto di percepire il trattamento economico per tutto il periodo di astensione.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 121/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno evidenziato che la spesa per l’indennità di maternità rientra nell’ampio concetto di spesa sostenuta per il lavoro a tempo determinato (sia pure in forza di un obbligo di legge ed in difetto di corrispettività).

Non rileva, a tal fine, il fatto che tali somme verranno poste a carico dell’INPS tramite conguaglio ai sensi dell’articolo 22 del d.lgs. 151/2001.

Infatti, può essere escluse dal limite, solo il costo del personale a tempo determinato coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 121 -16


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