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Puglia, del. n. 120 – Assunzioni per il lavoro flessibile


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare i cosiddetti “resti assunzionali” per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Tuel.

L’ente ha chiesto inoltre se sia possibile escludere dal limite per il lavoro flessibile la spesa per l’assunzione, tramite lavoro interinale, di un assistente sociale, considerato che il comune otterrà il rimborso della spesa dal piano di zona per i servizi sociali.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 120/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 giugno, hanno ribadito che la spesa per il personale dirigenziale, assunto ai sensi dell’articolo 110, primo comma, del Tuel deve essere computata ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/ 2010 (Autonomie, del. n. 14/2016).

L’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, nonché la disciplina in materia di turn over del personale dettata dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, si riferisce solo alle assunzioni a tempo indeterminato.

Relativamente alla spesa per i contratti di lavoro flessibile, i magistrati contabili hanno ribadito l’inderogabilità dei limiti fissati dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 120 -16

 


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