Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. n. 112 – Trattamento accessorio P.O. in strutture prive di qualifiche dirigenziali


Un sindaco ha chiesto se le risorse del bilancio che gli enti senza dirigenza destinano al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizione organizzativa rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 112/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 prevede che, a decorrere dal 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Tale norma si riferisce a tutte le risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante.

Di conseguenza, l’applicazione delle disposizioni di contenimento del trattamento accessorio prescinde dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 112 -16


Richiedi informazioni