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Puglia, del. n. 111 – Ritardo trasmissione della certificazione sul patto di stabilità: sanzioni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al meccanismo sanzionatorio predisposto dal legislatore in materia di mancata trasmissione della certificazione sul patto di stabilità interno.

L’ente, che ha rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio 2015, ha premesso di non aver potuto trasmettere al Ministero dell’economia, per disguidi tecnici della linea dati, la certificazione del patto entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 111/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 giugno, hanno ricordato che l’articolo 31, comma 20, della legge n. 183/2011 prevede che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 1.001 abitanti sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite con decreto appositamente definito dal predetto Ministero.

La norma aggiunge che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applica soltanto la disposizione sanzionatoria di cui al comma 26, lettera d), dell’art. 31 della legge 183/2011 che vieta all’ente di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Tali adempimenti, nonché l’applicazione del regime sanzionatorio ivi previsto, sono stati confermati dall’articolo 1, comma 707, della legge 208/2015 (legge stabilità 2016).

Peraltro, l’art. 1, comma 720, della legge di stabilità 2016 impone l’obbligo di invio della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo anche per la verifica del rispetto della nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, ribadendo, in caso di inosservanza, il divieto di assunzione di personale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la sanzione afferente il divieto di assunzione di personale deve, secondo la regola generale, trovare applicazione nell’esercizio 2016, esercizio successivo rispetto al 2015 per il quale si è verificata la tardiva trasmissione della certificazione attestante l’osservanza del patto di stabilità interno 2015.

Il concetto di “assunzione di personale” non è riconducibile soltanto alla nozione di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione inadempiente, ma deve essere esteso al più generale divieto di incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 111 -16


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