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Campania, del. n. 183 – Partecipazioni pubbliche in organismi esterni (fondazioni)


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di istituire una fondazione al fine di valorizzare il patrimonio culturale del paese, promuovendo la Biblioteca Comunale ed il Museo Civico.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 183/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 giugno, hanno evidenziato lo sfavore del legislatore verso la costituzione di organismi privati per lo svolgimento di funzioni pubbliche.

Pertanto, l’ente locale può procedere alla costituzione di nuovi enti privati solo al fine di non esercitare con tali enti le funzioni fondamentali o amministrative proprie dell’ente.

Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, le fondazioni, disciplinate dal codice civile, hanno quale elemento costitutivo essenziale l’esistenza di un “patrimonio” destinato alla soddisfazione di uno “scopo” ideale (artt. 14 e ss.).

Pertanto, l’istituzione di una nuova fondazione sarebbe ammissibile solo qualora non vi sia da parte del Comune alcun onere finanziario, né l’attribuzione di una dotazione patrimoniale e/o di personale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Campania del. n. 183 -16


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