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Emilia, del. n. 50 – Compenso organo di revisione nell’ambito delle unioni di comuni


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione contabile, costituito nell’ambito delle unioni di comuni che abbiano deciso di svolgere in forma associata le funzioni dell’organo di revisione.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 50/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 110, della legge 56/2014 consente lo svolgimento in forma associata delle funzioni dell’organo di revisione (funzioni estese anche ai comuni membri), da parte delle unioni che non esercitano tutte le funzioni fondamentali dei comuni membri.

Trattasi di una mera possibilità e non di un obbligo, contrariamente a quello previsto dall’articolo 243, comma 3-bis del Tuel.

Per la determinazione del compenso spettante al revisore dell’unione di comuni, l’articolo 241, comma 5, prevede che si debba fare riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell’unione stessa.

Il compenso in tal modo individuato, non è pertanto maggiorabile.

Secondo i giudici contabili il legislatore statale dovrebbe intervenire a modificare tale normativa.

E’ evidente come l’eventuale concentrazione delle funzioni di revisore contabile, nelle unioni di comuni, in capo a un unico organo, risponde a esigenze di efficienza e razionalizzazione dell’azione amministrativa, nonché di riduzione dei costi di gestione.

Tuttavia, non si può ignorare come la limitazione del compenso al solo parametro costituito dalla classe demografica del comune più popoloso determini una sperequazione, rispetto alla posizione dei revisori dei conti che svolgono la loro attività presso comuni e province, giacché i revisori delle unioni di comuni sono chiamati a svolgere le proprie funzioni con riferimento a una pluralità di enti e, conseguentemente, risultano gravati da un maggior numero di adempimenti.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 50 -16


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