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Emilia, del. n. 48 – Spese legali rimborsabili agli amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del limite finanziario stabilito dal comma 5 dell’articolo 86 del Tuel in materia di rimborso delle spese legali degli amministratori dell’ente locale.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 48/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno ribadito che la locuzione “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” comporta che il riconoscimento del rimborso delle spese legali anche agli amministratori non può comunque determinare un incremento generale delle spese afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso.

L’aggregato più idoneo da prendere come riferimento al fine di verificare il rispetto del vincolo  può essere individuato nelle spese di funzionamento dell’ente, in quanto, da un lato, comprensivo delle spese afferenti al mandato degli amministratori ma, dall’altro lato, non così ampio da ricomprendere anche le uscite destinate a soddisfare le finalità pubbliche il cui perseguimento è demandato all’Amministrazione (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 470/2015; sez. Puglia, del. n. 33/2016; sez. Marche, del. n. 74/2016).

Tale aggregato interessa, infatti, tutte quelle voci di spese preordinate a garantire l’esistenza dell’apparato comunale e il suo funzionamento ed esclude invece quelle voci di spesa per loro natura destinate all’espletamento dei compiti di cui l’ente è intestatario, preordinati ad assicurare e contemperare gli interessi dei soggetti a cui l’azione pubblica è rivolta.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 48 -16


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