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Campania, del. n. 143 – Definizione agevolata di tributi locali


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere, ai sensi della legge 289/2002, ad una definizione agevolata dei tributi propri dell’Ente rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte dei contribuenti per i periodi di imposta successivi all’entrata in vigore della normativa e comunque antecedenti al 2015.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile adottare misure regolamentari concernenti l’esclusione del pagamento delle sanzioni e degli interessi inadempiuti.

I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 143/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 maggio, hanno ribadito che l’istituzione di meccanismi di “definizione agevolata” relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiuti da parte di contribuenti ha  o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

Di conseguenza, l’Ente locale può utilizzare tale facoltà, prevista dall’articolo 13 della legge 289/2012, con riferimento esclusivamente a periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge 289/2012).

In altri termini, la facoltà dell’Ente locale di disciplinare la “definizione agevolata di tributi propri” va ricondotta nell’ambito temporale del 31 dicembre 2002 (limite temporale invalicabile), non potendosi introdurre una fattispecie di “condono” per un arco temporale indefinito (Corte dei conti, sez. Puglia, del n. 4/2010; Sez. Campania, de. n. 206/2010; Corte di cassazione, Sezione tributaria, sentenza 20 luglio 2012, n. 12679).

Leggi la deliberazioneCC Sez. controllo Campania del. n. 143 -16


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