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Lombardia, del. n. 149 – Ricollocamento personale enti di area vasta: obbligati anche i Consorzi


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta natura giuridica dei consorzi costituiti da enti locali e, in particolare, alle norme applicabili in materia di spesa del personale.  

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 149/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio, hanno evidenziato che l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 annovera espressamente l’ente consortile nel perimetro del settore pubblicistico.

Pertanto, il personale alle dipendenze del consorzio rientra nell’alveo del pubblico impiego (Corte dei conti Emilia, del. n. 126/2015).

Di conseguenza, i consorzi costituiti fra enti locali per la gestione associata di servizi (essendo ormai preclusa la permanenza in vita di consorzi di funzione) devono osservare, come le aziende speciali, i divieti e le limitazioni previste per gli enti locali che li hanno costituiti e vi partecipano.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, il consorzio tra enti locali, oltre a dover rispettare i parametri previsti dal d.l. 78/2010 nonché le prescrizioni contenute nella legge di stabilità 2015 in riferimento all’assunzione di personale, anche a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, ha anche l’ulteriore obbligo di attivare le procedure di mobilità ricollocando il personale proveniente dagli enti di vasta area.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 149 -16


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