Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere, dal limite di spesa in materia di incarichi esterni di consulenza e studio di cui all’articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, una collaborazione interistituzionale con l’Università, finalizzata alla predisposizione e redazione di un nuovo piano strutturale urbanistico.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 52/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 23 maggio, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto invitando l’ente a valutare attentamente, anche al fine di non incorrere in atti e comportamenti elusivi, il rispetto dei presupposti di legittimità in materia di incarichi esterni di consulenza e studio recati dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001, con particolare riguardo all’accertamento preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente e alla preclusione del ricorso a tali incarichi per lo svolgimento di attività e funzioni ordinarie.
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Toscana del. n. 52 -16