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Liguria, del. n. 46 – Spese funzionali alla promozione del turismo locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere, dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, quelle spese per eventi realizzati con lo scopo di adempiere al compito di valorizzare ed implementare l’economia turistica del territorio.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 46/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio, hanno ribadito che la circostanza per cui trattasi di azioni destinate al perseguimento di una finalità istituzionale dell’ente locale, quella dello sviluppo socio-economico del territorio, non è di per sé sufficiente a farne conseguire l’esclusione dall’applicazione del limite di spesa disposto dall’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010 (Corte dei conti, sez. Veneto, del n. 172/2015; sez. Puglia, del. n. 54/2013; sez. Toscana, del. n. 72/2014; sez. Piemonte, del. n. 483/2012).

Per tali tipologie di spesa, l’esclusione dal novero degli aggregati soggetti a riduzione può ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o coessenziali all’esercizio di una determinata funzione amministrativa o all’erogazione di un certo servizio, previsto da leggi statali o regionali (quale può essere la promozione dell’attività turistica del territorio), così da costituirne esse stesse necessaria esplicazione (Val d’Aosta n. 8/2013).

Relativamente alle spese per la predisposizione di materiale informativo degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), come osservato dai magistrati contabili tali uffici, per il loro funzionamento, come per lo svolgimento dell’opera di promozione ed accoglienza turistica, possono essere destinatari di risorse finanziarie provenienti da altri soggetti, pubblici e privati, in primis dalla Regione Liguria (art. 2, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28, come sostituito dall’art. 35, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15).

Pertanto, le spese relative alla gestione degli IAT, per la quota corrispondente a contribuzioni esterne finalizzate, non concorrono all’ammontare della spesa soggetta a limite.

Di conseguenza, le spese concernenti il funzionamento e l’attività dell’ufficio IAT, nei limiti in cui siano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla norma regionale, non concorrono all’ammontare della spesa soggetta a limite.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Liguria del. n. 46 -16

 


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