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Lombardia, del. n. 132 – Scioglimento e liquidazione Unione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni del codice della strada che disciplinano la ripartizione e la destinazione delle entrate da sanzioni amministrative in caso di violazioni. 

L’ente ha premesso di aver avviato la procedura di liquidazione dell’Unione.

In particolare, avendo espletato l’Unione la funzione della polizia locale fino al 31 dicembre 2015, l’ente ha chiesto se sia corretta la decisione di considerare le riscossioni, riferite alle sanzioni al codice della strada, pervenute in data successiva al 31 dicembre 2015 (presso la gestione liquidatoria) esonerate dai vincoli di destinazione previsti dagli articoli 142 e 208 del codice della strada, trovandosi l’Ente in una situazione eccezionale in cui manca la continuità aziendale.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 132/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno evidenziato che l’unione di comuni non può essere assimilata ad un soggetto avente natura giuridica di diritto privato e, di conseguenza, la liquidazione non deve seguire le regole previste dal codice civile.

Queste ultime, in assenza di espressa disciplina legislativa, possono essere richiamate dagli enti locali costituenti l’unione in sede di approvazione dell’atto costitutivo o dello statuto ovvero, in mancanza, nei provvedimenti con cui è stato deliberato lo scioglimento.

Le ridette disposizioni pattizie, tuttavia, non possono derogare, in aderenza alla gerarchia di fonti nel diritto, alle disposizioni legislative di finanza pubblica (quali sono gli artt. 142 e 208 del d.lgs. n. 285 del 1992, che impongono una destinazione ad alcune entrate degli enti locali).

In tale contesto nessun rilievo possono assumere i principi contabili e di revisione valevoli per le società di diritto privato.

Gli enti locali, infatti, dispongono di un proprio ordinamento contabile (attualmente avente fonte nel d.lgs. 118/2011, corredato dei pertinenti principi generali e applicati), in presenza del quale i criteri contabili e di revisione propri del settore privato possono trovare applicazione solo in presenza di una lacuna normativa e sempre che non contrastino con altre norme legislative di finanza pubblica.

In conclusione, gli organi di liquidazione dell’unione devono riversare le riscossioni delle entrate derivanti da sanzioni al codice della strada ai comuni dai quali la gestione della funzione era stata attribuita.

Questi ultimi, a loro volta, devono rispettare i vincoli di destinazione previsti dagli artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/1992.

Le eventuali esigenze di soccorso finanziario nei confronti degli organi della disciolta unione, all’esito della procedura liquidatoria, devono trovare eventuale copertura in risorse prive di vincoli di destinazione.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 132 -16


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