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Lombardia, del. n. 131 – Assunzioni nel settore della polizia locale


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5 del d.l. 78/2015, disciplinante il trasferimento nei ruoli degli enti locali (comuni, in particolare) del personale in servizio presso i corpi di polizia provinciale.

In particolare l’ente ha chiesto se sia possibile, nelle more dell’assegnazione del personale degli enti di area vasta, al fine di assicurare maggior funzionalità nei servizi ai cittadini nel settore della polizia locale, utilizzare personale dipendente da altri enti locali (articolo 1, comma 557, della legge 311/2004).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 131/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno evidenziato che tale norma ha introdotto una differente disciplina di favore per il transito del (solo) personale di polizia provinciale nei (soli) enti locali, prevedendo che possa avvenire (nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale) in deroga sia alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese per il personale (aventi fonte nell’art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006) che, soprattutto, a quelle sulle assunzioni (aventi fonte nell’art. 3, comma 5, d.l. 90/2014).

Fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità, di reclutare personale, con qualsivoglia tipologia contrattuale, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Sono consentite solo assunzioni a tempo determinato, esclusivamente per esigenze di carattere stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili.

Di conseguenza, l’ente può effettuare assunzioni a tempo determinato, anche aventi fonte nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 557, della legge 31/2004, rispettando i limiti, sostanziali e temporali, prescritti dall’articolo 5 del d.l. 78/2015 (esigenze di carattere stagionale e durata non superiore a cinque mesi nell’anno solare).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 131 -16


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