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Lombardia, del. n. 127 – Assunzioni a mezzo di procedura di mobilità volontaria


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di procedere alla copertura di un posto vacante mediante l’istituto della mobilità (ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001), con il trasferimento di dipendente di altro ente con la medesima qualifica, senza attendere la conclusione del procedimento di ricollocamento del personale degli enti di area vasta.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 127/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 maggio, hanno ribadito che, per il 2015 ed il 2016, agli enti locali è consentito indire procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta (sez. Autonomie n. 19/2015).

Tuttavia, le cessazioni intervenute nel biennio 2012-2013 (art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014), che determinano la capacità assunzionale del 2014, non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal comma 424 e possono essere liberamente utilizzate nel 2016, costituendo il primo biennio del triennio 2012-2014, che, in virtù della novella apportata dall’articolo 4, comma 3, del d.l. 78/2015, determinano il budget delle assunzioni effettuabile nel 2016 (assieme a quello derivante dalle cessazioni del 2015).

Diversamente, sempre nel 2016, i resti derivanti da cessazioni del 2014, costituendo budget assunzionale del 2015, sono vincolati a garantire il riassorbimento di personale degli enti di area vasta (come da art. 1, comma 424, della legge 190/2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 127 -16


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