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Giur. III sez. Appello, sent. n. 161 – Danno erariale per irregolare pagamento delle spese legali


E’ illegittimo e fonte di responsabilità amministrativa procedere alla liquidazione dei corrispettivi professionali (parcelle legali) in favore del legale incaricato della difesa dell’ente sulla base di semplici “preavvisi di fatture” presentate dal professionista e in assenza di documentazione idonea a giustificare la misura del compenso richiesto.

Del danno arrecato all’ente rispondono sia il responsabile di servizio che adotta la liquidazione che il responsabile del servizio finanziario che rilascia il visto favorevole sulla determinazione illegittima.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, Terza sezione Appello, con la sentenza n. 161 depositata il 26 aprile 2016.

Nel caso di specie la giunta comunale aveva deliberato di resistere in giudizio alle pretese giuridiche avanzate da una società, conferendo ad un legale l’incarico della difesa dell’ente e demandando al Responsabile dell’Area Amministrativa l’assunzione dell’impegno di spesa per la copertura delle spese di assistenza legale, quantificate in presunti euro 5.000,00.

Nonostante la modesta attività difensiva svolta e l’avvenuta rinuncia al ricorso da parte della Società, il compenso impegnato in favore del difensore era stato successivamente integrato (fino all’importo di € 36.838,00) attraverso varie determinazioni del Responsabile dell’Area, nonché Segretario Generale e Direttore Generale del comune, sulle quali il responsabile del servizio finanziario aveva apposto il visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria.

Al fine di giustificare la congruità dei pagamenti effettuati, i convenuti avevano evidenziato che l’attività del legale non si era limitata alla sola attività di difesa in giudizio avendo riguardato, anche,

aspetti di consulenza e predisposizione di atti, successivi alla costituzione in giudizio.

Come evidenziato dai giudici contabili, il responsabile del servizio che adotta l’atto di liquidazione è tenuto a verificare la congruità del compenso riconosciuto rispetto all’attività posta in essere (ex articoli 183 e 184 del Tuel).

Allo stesso modo, il Responsabile del servizio finanziario, in occasione dell’emissione del mandato di pagamento, è tenuto a verificare la sussistenza di idonea documentazione a sostegno della spesa.

Riscontrata la violazione dei principi che governano le procedure di spesa nell’ordinamento contabile pubblicistico, posti a presidio del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, i giudici contabili hanno confermato la sentenza 1125/2012 della Corte Veneta che aveva ritenuto eccessivo e non giustificato il compenso corrisposto al professionista sulla base di meri “preavvisi di fattura”, cioè mere proposte di pagamento contenenti un prospetto delle voci del pagamento e senza alcuna descrizione dell’attività svolta.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Centrale Appello sent. n. 161 -2016

 


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