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Veneto, del. n. 264 – Permuta pura


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12, comma 1-ter, del d.l. 98/2011 che stabilisce specifiche condizioni per procedere all’acquisto di immobili da parte degli enti locali (l’indispensabilità e l’indilazionabilità).

In particolare l’ente ha chiesto se tale procedura si applichi anche nel caso di permuta c.d. “pura”, quella, cioè, in cui non vi sono conguagli in denaro.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 264/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 maggio, hanno confermato l’orientamento secondo cui la norma si applica ai contratti che determinano un onere di spesa a carico dell’ente (Corte dei conti, sez. Lombardia, del. n. 164/2013, del. n. 97/2014, del. n. 299/2014; sez. Toscana, del n. 3/2015).

In altri termini, la procedura di cui all’art. 12, comma 1 ter, del d.l. 98/2011 si applica ogni qualvolta, a seguito dell’acquisizione, l’amministrazione pubblica sia chiamata ad un esborso finanziario, ancorché lo stesso discenda unicamente dalle obbligazioni tributarie che l’atto traslativo comporta (Emilia, del. n. 80/2015).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 264 -16


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