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I premi non riconosciuti non possono valere come residuo nel fondo dell’anno successivo


L’Aran con il recente parere Ral 1826/2016 ha chiarito che i risparmi sul fondo per il trattamento economico accessorio dei dipendenti, derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi non possono essere utilizzati per l’incentivazione del personale nell’anno successivo.

Questo divieto che si applica alle risorse aggiuntive inserite, a tal fine, nei fondi deriva direttamente dal carattere mirato che hanno queste risorse.

Per cui la loro disponibilità non accresce l’ammontare complessivo delle somme disponibili per la contrattazione decentrata, ma è finalizzata unicamente alla remunerazione del personale impegnato nel perseguimento di questi obiettivi.

Si fa riferimento, in particolare, ai risparmi derivanti dalla mancata integrale applicazione sia del comma 2 sia del comma 5 dell’articolo 15 del contratto nazionale del 1° aprile 1999.

Tali risorse, destinate ad incentivare il personale in corrispondenza del raggiungimento di determinati obiettivi, in caso di mancata ripartizione conseguente ad una valutazione non positiva, non possono essere portate come residuo nel fondo dell’anno successivo ma devono costituire economie di bilancio nel medesimo anno.

Di conseguenza, nel fondo dell’anno successivo non possono essere riportati i risparmi che derivano dalle voci di parte variabile non utilizzate essendo, la mancata integrale utilizzazione di dette risorse, connessa a una valutazione non positiva sulle attività svolte.

Nel fondo dell’anno successivo vanno inserite solamente le risorse che derivano dalla mancata integrale utilizzazione della parte stabile del fondo, quindi da risorse che sono naturalmente di spettanza del personale e che possono essere utilizzate per tutte le forme di incentivazione e non unicamente per remunerare la performance.

Tale assunto, si pone in linea con i principi dettati per i dirigenti, per i quali le risorse non erogate come indennità di risultato a seguito del mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi assegnati, in deroga alle previsioni del Ccnl 23 dicembre 1999, non vanno a incrementare il fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza dell’anno successivo (in tal senso il parere Aran 18248 dell’aprile del 2015).

In questi casi infatti non si verifica una condizione di «impossibilità di utilizzo delle risorse», ma si tratta di un modo attraverso cui evitare che le risorse non attribuite ai dirigenti per il mancato raggiungimento degli obiettivi, quindi a seguito di una valutazione negativa o quanto meno non interamente positiva, rimangano nella loro disponibilità.

 


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