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Sicilia, del. n. 85 – Ricorso all’indebitamento da parte di regioni e enti locali


Un sindaco ha chiesto se, al fine di stipulare un mutuo nel corso del 2016, l’ente sia sottoposto soltanto ai vincoli di cui all’articolo 204 del Tuel o se, invece, debba rispettare i limiti posti dall’art. 10, comma 3, della legge 243/2012.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 85/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 maggio, hanno evidenziato che il legislatore non ha sinora dato una piena attuazione al principio dell’equilibrio di bilancio, quale delineato dalla legge 243/2012 .

Di conseguenza, per il 2016, le operazioni di indebitamento continuano ad essere sottoposte ai limiti e ai vincoli di cui all’articolo 204 del Tuel.

L’articolo 10, rubricato “Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”, della legge 243/2012 dovrà applicarsi dalla sessione di bilancio per il 2017.

Tale norma stabilisce che: “1.  Il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2.  In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3.  Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall’ articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 del presente articolo, il saldo di cassa di cui all’ articolo 9 , comma 1, lettera a), che l’ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso all’indebitamento o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente territoriale può in ogni caso ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

4.  Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l’equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell’equilibrio della gestione di cassa finale dell’anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Sicilia del. n. 85 -16


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