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Piemonte, del. n. 57 – Reintegro personale da Unione: si configura come finanziariamente neutro


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di reintegrare nel 2016 un dipendente trasferito all’Unione di comuni nel 2008, avendo riacquistato la gestione del servizio di polizia in proprio.

L’ente, soggetto alle disposizioni del Patto di Stabilità, ha premesso di non disporre di spazi assunzionali derivanti da precedenti cessazioni.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 57/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 maggio, hanno evidenziato che, per la regione Piemonte, come risulta dalla nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 0010669 del 29 febbraio 2016, non è presente personale di polizia locale in soprannumero da ricollocare: da ciò deriva, pertanto, che non vengono in considerazione i limiti previsti dal comma 424 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Inoltre, come chiarito dai magistrati contabili, l’operazione di passaggio di personale tra comune e Unione può considerarsi come finanziariamente neutra e, pertanto, non risulta condizionata dalla presenza di contingenti assunzionali in capo all’ente ricevente (ma solo al necessario rispetto dei limiti della spesa di personale).

Ciò in quanto l’Unione, pur non essendo tenuta al rispetto del Patto di stabilità, rientra nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 e, dunque, può assumere se riduce la spesa di personale e, comunque, nel limite delle cessazioni dell’anno precedente.

Tale regime limitativo della potestà assunzionale colloca questo soggetto giuridico su un piano assimilabile a quello dell’ente locale.

Di conseguenza, opera il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza contabile, applicabile alle operazioni di assunzione mediante mobilità ordinaria tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunioni.

Diversamente opinando, hanno sottolineato i magistrati contabili, si arriverebbe a situazioni paradossali in cui, sciolta una unione di comuni perché, ad esempio, non efficiente, il personale originariamente trasferito dai comuni aderenti non potrebbe più rientrare negli stessi, nonostante tali enti abbiano recuperato lo svolgimento in proprio delle funzioni prima cedute.

Si arriverebbe, pertanto, a penalizzare una formula organizzativa (l’Unione di comuni) che, invece, il legislatore incentiva fortemente ed anzi in molti casi rende obbligatoria (art. 14 commi 28 e seguenti del d.l. 78/2010).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 57 -16


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