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Giur. Veneto, sent. n. 56 – Danni arrecati all’Ipab dai suoi amministratori e dipendenti


Risponde di danno erariale il segretario dell’IPAB che, in maniera continuata e sistematica, altera i mandati di pagamento presentati al tesoriere e riferibili agli stipendi ed ai rimborsi spese, così determinando, a proprio vantaggio, maggiori spese a carico dell’ente.

Dell’indebita sottrazione di risorse risponde anche, a titolo di responsabilità sussidiaria, l’organo di revisione, per aver omesso i necessari controlli sull’attività del segretario.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 56 depositata il 13 aprile 2016.

Il primo aspetto analizzato dai giudici è stato quello della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per i danni alle IPAB, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza sono state qualificate, dalla legge 6972/1890, come enti pubblici che avevano il fine di prestare assistenza alla parte più fragile della popolazione locale o provvedere all’educazione, all’istruzione, all’avviamento a qualche professione, arte o mestiere o al miglioramento morale ed economico.

Successivamente, con la legge 388/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali) e il d.lgs. 207/2001 (riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), è stato affidato alle Regioni (titolari delle funzioni relative ai soggetti che operano nel campo dei sevizi sociali) il compito di disciplinare la trasformazione o l’estinzione delle IPAB, le relative modificazioni statutarie ed istituzionali, il controllo sugli atti, sull’attività e sugli organi fondamentali.

Il legislatore ha quindi demandato alle Regioni la disciplina relativa ai procedimenti per la trasformazione delle Ipab in aziende pubbliche di servizi alla persona e di accertamento delle caratteristiche per la trasformazione in enti privatistici.

La Regione Veneto, nonostante l’avvenuta presentazione di alcuni disegni di legge regionali, non ha emanato una disciplina legislativa regionale che abbia consentito la trasformazione delle IPAB.

Di conseguenza, per tutte le Ipab venete non si è realizzato quel processo di ridefinizione della natura giuridica prefigurato dal legislatore nazionale, nè nel senso della trasformazione in Aziende pubblica di servizi alla persona nè nel senso della trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato, permanendo, sul terreno giudico – amministrativo formale, la natura giuridica di Ipab ai sensi della legge n. 6972/1890 e dello statuto dell’Ente.

Nel caso di specie i giudici contabili, sulla base delle concrete caratteristiche dell’istituzione, hanno affermato la natura pubblicistica dell’IPAB (facendo ricorso ai criteri tradizionalmente indicati dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra enti pubblici e privati) e, di conseguenza, la giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Veneto sent. n. 56 -2016


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