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Appalti: illegittima la modifica delle previsioni relative al pagamento dei SAL


In sede di esecuzione del contratto non è possibile procedere alla variazione delle previsioni contrattuali relative al pagamento degli acconti in corso d’opera.

Questo il chiarimento fornito dall’Anac nel parere n. 385 del 6 aprile 2016, con il quale ha risposto ad un quesito posto da un comune in merito alla possibilità per la stazione appaltante di procedere, su istanza dell’impresa appaltatrice, alla riduzione della rata d’acconto (fissata nel capitolato speciale al raggiungimento dell’importo dei lavori pari ad euro 150.000,00).

Negli appalti pubblici la previsione contrattuale di acconti in corso d’opera costituisce per l’amministrazione committente un obbligo, poiché negli atti posti a base di gara, e segnatamente nel capitolato speciale di appalto, è tenuta a prevedere la corresponsione sia di acconti con le relative modalità e tempi di liquidazione, sia di una rata di saldo.

Gli acconti rappresentano delle anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l’attività dell’appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario o all’autofinanziamento.

Come evidenziato dall’Autorità, le modalità di pagamento hanno un’incidenza non trascurabile nella formulazione dell’offerta e nella valutazione degli aspiranti partecipanti e, dunque, investono profili sostanziali del contratto, non modificabili in corso di validità.

 


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