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Lombardia, del. n. 108 – Acquisto non formalizzato e fondo pluriennale vincolato


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di costituire il fondo pluriennale vincolato per la quota relativa all’acquisto di un bene immobile anche in assenza del formale passaggio di proprietà del bene con atto notarile.

Nello specifico l’ente ha chiesto se la sottoscrizione di una convenzione urbanistica che prevede l’obbligo a carico dell’ente di acquisire un determinato bene immobile, anche se il trasferimento non è stato ancora formalizzato con atto notarile, costituisca idoneo titolo giuridico per procedere all’impegno di spesa.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 108/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno evidenziato che il fondo può essere costituito solo quando sussiste il titolo giuridico per impegnare la spesa la cui scadenza è ripartita su più esercizi finanziari.

Infatti, mentre le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate nel fondo pluriennale vincolato, diversamente le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Secondo i magistrati contabili, a prescindere dalla formalizzazione dell’acquisto mediante atto notarile, il verificarsi dei presupposti previsti dalla convenzione per far sorgere l’obbligo di acquisto del bene immobile, costituisce idoneo titolo giuridico per procedere all’impegno di spesa del prezzo da corrispondere per l’acquisizione del bene immobile previsto in convenzione.

Di conseguenza, nel caso in cui il pagamento sia rateizzato in più esercizi finanziari, l’ente locale è tenuto ad avvalersi dell’istituto del fondo pluriennale vincolato.

Detta affermazione è in linea con il principio contenuto nell’allegato sulla competenza finanziaria potenziata (all. 4.2), laddove al punto 5.3. si afferma che “anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziato, ossia in considerazione dell’esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell’obbligazione stessa. A tal fine, l’amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. E’ in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare”.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 108-16


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