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Appalto misto: inutilizzabile l’istituto del subappalto necessario


L’operatore economico che concorre all’affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ogni singola prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Questo il principio ribadito dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 984 del 22 aprile 2016.

Nel caso di specie un operatore economico era stato escluso dalla procedura di gara in quanto, non avendo la certificazione SOA richiesta dal bando, avendo dichiarato e precisato di voler ricorrere al subappalto necessario, ovvero di subappaltare i lavori nella loro integrità.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, l’istituto del subappalto necessario si riferisce al diverso caso di appalto di lavori, dove, accanto a quelli ricompresi nella categoria prevalente, ci sono quelli specializzati scorporabili a qualificazione obbligatoria, interamente subappaltabili.

Diversamente, nel caso di appalto unico, comprendente lavori, servizi, e forniture, l’articolo 15 del d.lgs. 163/2006 (oggi articolo 28 del d.lgs. 50/2016) prevede espressamente che, ai fini della qualificazione alle procedure di affidamento di contratti misti, gli operatori economici devono essere in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e capacità con riferimento a ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto, secondo il c.d. principio della combinazione delle differenti discipline.

Ciò sta a significare che in relazione agli appalti misti le stazioni appaltanti sono tenute ad individuare in sede di bando di gara i requisiti di partecipazione sulla base di tutte le componenti (lavori, servizi e forniture) facenti parte dell’appalto misto.

Nel confermare la legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante, i giudici amministrativi hanno evidenziato che la concorrente, per sopperire all’acclarata carenza del requisito di professionalità, avrebbe potuto avvalersi di altri strumenti negoziali, come l’associazione temporanea con altra impresa.

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