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Abruzzo, del. n. 92 – Scavalco d’eccedenza: è assunzione a tempo determinato


Un sindaco ha chiesto se l’utilizzazione del personale che svolge già attività a tempo pieno presso altra amministrazione (c.d. “scavalco d’eccedenza”, disciplinato dall’articolo 1, comma 557, della legge 311/2004), debba essere ricompresa nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 92/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno evidenziato la differenza tra il c.d. “scavalco condiviso” e l’ipotesi del c.d. “scavalco d’eccedenza”.

Nel caso dello “scavalco condiviso”, disciplinato dall’articolo 14 del c.c.n.l. del 22 gennaio 2004, il lavoratore si limita a prestare, presso ciascuno degli enti a cui è assegnato, una prestazione a tempo parziale, sino al raggiungimento del limite di orario di lavoro contrattualmente previsto.

Tale ipotesi non configura quindi un’assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all’espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività.

Al contrario, l’ipotesi del c.d. “scavalco d’eccedenza”, presuppone che il lavoratore interessato svolga già attività a tempo pieno presso altra amministrazione.

Pertanto, la spesa per il lavoratore assunto “a scavalco d’eccedenza” mediante convenzione con altra amministrazione locale rientra nel computo dell’articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, atteso che essa si configura come forma assunzionale diversa dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Di conseguenza, deve essere rispettato il limite rappresentato dalla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2009.

Tale tetto non può essere derogato con una generica motivazione relativa alla necessità di assicurare il regolare espletamento delle proprie funzioni o dei propri servizi.

La deroga è consentita solo per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 92-16


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