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Abruzzo, del. n. 91 – Posizione organizzativa e aspettativa ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001


Un sindaco ha chiesto se il dipendente dell’ente, titolare di posizione organizzativa, in congedo straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, ha diritto al mantenimento di indennità relativa alla posizione organizzativa nel caso di mutamenti organizzativi in capo all’Ente stesso che vedrebbero il servizio, in cui lo stesso è incardinato, assorbito da altro più ampio, già presidiato da titolare di posizione organizzativa, ovvero assegnato ad altro titolare di P.O.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 91/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 aprile, hanno dichiarato inammissibile il quesito posto in quanto l’interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN (che si è pronunciata sulla compatibilità dell’istituto contrattuale della posizione organizzativa con l’aspettativa contemplata dall’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 con il parere “RAL-1068-orientamenti applicativi”).

Come evidenziato dai magistrati contabili, l’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, riconosce in favore dei familiari (coniuge convivente o, in subordine, genitori anche adottivi, ovvero figli conviventi o fratelli o sorelle conviventi), di soggetti portatori di handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104, il diritto ad un congedo straordinario, per un periodo massimo di due anni, fruibile anche in forma frazionata.

L’art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001, prevede per i soggetti che fruiscono del congedo di cui al precedente comma 5, il diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento.

In sintesi, la disposizione non prescrive affatto che durante il periodo di aspettativa il dipendente debba continuare a fruire degli emolumenti goduti anteriormente al collocamento in congedo (tra i quali, appunto, l’indennità di posizione organizzativa).

Dunque, il dipendente che fruisce dell’aspettativa in parola ha diritto a percepire, in luogo delle voci retributive fisse e continuative godute anteriormente al congedo, una indennità “sostitutiva” e corrispondente, appunto, alla retribuzione immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità.

Ciò comporta che l’indennità di posizione organizzativa percepita dal dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare – unitamente a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell’ultimo mese anteriore al congedo – il quantum rispetto al quale commisurare l’indennità “sostitutiva” ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 151/2001.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 91-16


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