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Gare: la revoca dell’aggiudicazione provvisoria non determina responsabilità precontrattuale


E’ legittima la revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto motivata con riferimento alla sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria dovuta a fattori estemporanei non prevedibili al momento della sua pubblicazione.

In tal caso non è configurabile alcuna responsabilità precontrattuale della p.a. in quanto la sola partecipazione alla gara non determina l’insorgere di affidamento nella conclusione del contratto.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1599 del 21 aprile 2016.

Come ricordato dai giudici amministrativi la pubblica amministrazione ha il potere, soprattutto se ancora nella fase endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, di sospendere, revocare e/o annullare la procedura di gara, allorché la stessa non risponda più alle esigenze dell’ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni.

Sull’amministrazione che intende esercitare tale potere di autotutela incombe comunque un onere di motivazione circa le ragioni di interesse pubblico che l’hanno determinata.

A tal proposito, i giudici amministrativi hanno richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui è legittima la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell’interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sent. n. 3748/2015; sent. n. 4809/2013; sent. n. 2418/2013).

L’aggiudicazione provvisoria non determina l’insorgere di affidamento nella conclusione del contratto.

Pertanto, non è configurabile la responsabilità precontrattuale anteriormente alla scelta del contraente, fase in cui gli interessati sono solo meri partecipanti alla gara.


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