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Emilia, del. n. 38 – Acquisto carburante al di fuori della Convenzione Consip


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di operare acquisti di carburante per autotrazione, al di fuori delle convenzioni stipulate dalla Consip o da centrali di committenza regionali, nel caso in cui l’ubicazione del gestore selezionato da Consip renda l’operazione diseconomica (sia per la distanza da percorrere che per il tempo di impiego del personale).

I magistrati contabili dell’Emilia, con la deliberazione 38/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 aprile, hanno evidenziato che, con specifico riferimento all’acquisto di carburanti per autotrazione, è possibile effettuare affidamenti al di fuori del regime Consip e delle altre centrali di committenza regionale purché ricorrano le condizioni previste dall’articolo 1, comma 494, della legge di stabilità per il 2016 (procedere all’acquisto tramite procedure ad evidenza pubblica; ottenere un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionale; sottoporre i contratti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento).

Al contrario, non risulta applicabile la previsione del comma 510 che consente acquisti autonomi extra Consip nel caso di inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali (Corte dei conti Friuli, del. n. 35/2016).

Ciò in quanto l’inidoneità, la quale deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene o del servizio stesso, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno, quali, l’ubicazione dei distributori di carburante.

Tuttavia, come evidenziato dai magistrati contabili, l’applicazione della disciplina può determinare gravi diseconomie per i comuni nei quali non siano presenti distributori di carburanti della ditta aderente alla convenzione.

Pertanto, i magistrati ritengono auspicabile una rimeditazione, da parte del legislatore statale, della normativa.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Emilia Romagna del. n. 38-16


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