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Veneto, del. n. 260 – Erogazione contributi economici a persone disagiate


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere, previa pubblicazione di un bando, un contributo economico straordinario a favore di persone disagiate.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 260/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 aprile, hanno evidenziato che, in linea generale ed astratta, tra le funzioni istituzionali del Comune rientra l’istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in situazione di difficoltà economica.

Tuttavia, è necessario che l’ente locale si doti di un proprio regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i presupposti e le modalità (tenuto conto inoltre del principio della distinzione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa) di erogazione del contributo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la concessione di sovvenzioni, contributi è individuata dal PNA come area a forte rischio corruzione, che deve essere presidiata mediante l’implementazione di specifiche misure di prevenzione, al fine di evitare fenomeni di mala gestio (anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione).

Inoltre, come ricordato dai magistrati contabili, l’articolo 26 del d.lgs. 33/2013 impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12 della legge 241/1990.

Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio, ma solo per importi superiori a mille euro (sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi purché nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario).

In ogni caso, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto delle regole poste a presidio della riservatezza (Linee guida emanate dal Garante per la privacy il 15 maggio 2014, in GU. n. 134 del 12 giugno 2014).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 260 -16

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