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Piemonte, del. n. 53 – Contributi assistenziali e previdenziali amministratori


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 2, del Tuel che disciplina il versamento, da parte dell’ente locale, degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore dei propri amministratori che svolgano attività di lavoro autonomo.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 53/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 aprile, hanno ribadito il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza contabile secondo cui il presupposto imprescindibile per ottenere il riconoscimento del beneficio dei versamenti contributivi è l’esclusività dell’incarico di amministratore.

I magistrati contabili hanno, inoltre, evidenziato che il versamento dei contributi forfetari è dovuto esclusivamente in favore degli amministratori che erano iscritti o che continuano ad essere iscritti alla gestione di appartenenza durante lo svolgimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge (in tal senso, Corte dei Conti, sez. Piemonte, del n. 43/2014; sez. Puglia, del. n. 37/2013 e 57/2013).

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Piemonte del. n. 53-16


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