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Abruzzo, del. n. 80 – Società gestita da un amministratore unico: compenso


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012, concernente la riduzione dei compensi degli amministratori di società partecipate dai Comuni.

In particolare, l’ente ha chiesto se il tetto a tali compensi (fissato nella misura dell’80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013) sia applicabile anche alle società a totale partecipazione comunale, caratterizzate dalla figura dell’amministratore unico.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione /2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 aprile, hanno evidenziato che la norma non fornisce elementi interpretativi per consentire un’applicazione differenziata del vincolo in ragione della forma di governo societario adottata (amministratore unico o consiglio di amministrazione)

L’obiettivo di contenimento dei costi, infatti, è definito in termini di costo complessivo sostenibile (80% di quello riferibile al 2013) per i compensi degli amministratori, a prescindere dalla composizione dell’organo gestionale.

Di conseguenza, il vincolo previsto dall’articolo 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012 trova applicazione anche nell’ipotesi di società gestita da un amministratore unico.

Da ultimo, a titolo di completezza, occorre sottolineare che il compenso erogato al singolo amministratore è soggetto al rispetto dell’ulteriore vincolo previsto dall’articolo 1, comma 725, della legge 296/2006.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 80-16


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