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Abruzzo, del. n. 79 – Amministratori comunali: ripetizione indennità erogate in eccedenza


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 54, della legge 266/2005, disciplinante le indennità spettanti agli amministratori degli enti locali, in particolare se la riduzione dell’indennità del 10% sia da ritenersi strutturale.

L’ente ha premesso di aver applicato la riduzione del 10% delle indennità dal 2006 al 2008, per poi riapplicarla dal 2012.

In particolare è stato chiesto se sia necessario procedere al recupero delle somme indebitamente corrisposte tra il 2008 e il 2012.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 79/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 20 aprile, hanno ricordato che le Sezioni Riunite in sede di controllo, con la pronuncia n. 1/2012, hanno sostenuto che il taglio prevista dalla norma deve ritenersi strutturale.

Di conseguenza, l’ente è tenuto a procedere alla ripetizione delle indennità erogate in eccedenza rispetto alla fissata soglia legislativa (sempre che a ciò non osti, all’attualità, l’eventuale decorrenza dei termini di prescrizione, fatto estintivo della pretesa creditoria erariale eccepibile dai legittimati passivi dell’azione di recupero).

La ripetizione deve essere effettuata al lordo degli oneri riflessi.

Tuttavia, secondo i magistrati contabili, è possibile considerare, al fine della dimostrazione del rispetto sostanziale della norma di cui all’articolo 1 comma 54, della legge 266/2005, le “autoriduzioni” dell’indennità operate dagli stessi amministratori.

In tal caso, i competenti uffici comunali dovranno adottare un atto che dia conto della sussistenza in concreto dei presupposti della “compensazione” con rigorosa e puntuale indicazione delle partite di dare/avere e loro “maturazione” temporale.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Abruzzo del. n. 79-16

 


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