Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, del. n. 104 – Fondo pluriennale e procedure per affidamento lavori pubblici


Un sindaco ha chiesto un parere in merito in ordine alla corretta modalità di finanziamento del fondo pluriennale vincolato con riferimento alle spese di investimento per lavori pubblici e, in particolare, a quale sia il momento del processo di approvazione dell’opera pubblica che giustifica l’inserimento nel fondo pluriennale dei fondi relativi alla realizzazione dell’intervento.

L’ente ha premesso di aver approvato alcuni progetti esecutivi per la realizzazione di opere pubbliche e la determinazione a contrarre in relazione a ciascuna di esse, assumendo l’impegno di spesa per la contribuzione A.N.A.C.

Tuttavia, le procedure di gara non sono ancora state avviate.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 104/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 aprile, hanno evidenziato che in base al punto 5.4. del principio contabile, all. 4.2 del d.lgs 118/2011, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato solamente le voci di spesa riferite a procedure di affidamento dei lavori che siano state avviate e che si prevede saranno concluse nell’anno successivo.

In sostanza, per l’utilizzo dello strumento contabile del Fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese di investimento è richiesto che oltre all’approvazione del progetto esecutivo sia quantomeno avviata la procedura di affidamento e sia determinato il prevedibile tempo di ultimazione dell’intervento.

Di conseguenza, il solo versamento del contributo all’A.N.A.C.  non è sufficiente per ritenere che la gara sia avviata poiché si tratta di un atto preliminare e prodromico che non ha valenza sostanziale e, quindi, le somme relative all’intervento previsto non possono confluire nel Fondo pluriennale vincolato perché non si è in presenza di un’obbligazione giuridica perfezionata.

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 104-16


Richiedi informazioni