Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Giur. Lombardia, sent. n. 65 – Esborsi a titolo di indennità di direzione generale


Negli enti di piccole dimensioni, con una ridotta dotazione organica, l’attribuzione al Segretario generale delle funzioni di Direttore Generale, con riconoscimento della relativa indennità, è espressione di grave trascuratezza nella cura dell’interesse pubblico, con pregiudizio del principio di buona amministrazione e di sperpero delle risorse pubbliche.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza n. 65 depositata il 13 aprile 2016.

Nel caso di specie il Sindaco si era avvalso della facoltà prevista dall’articolo 108, comma 4, del Tuel, nel testo all’epoca vigente, che consentiva, nei Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000, di attribuire al Segretario comunale la funzione di Direttore Generale, attribuendo alla stesso una specifica indennità annua.

La Procura aveva contestato l’assoluta irragionevolezza dell’atto di nomina in quanto l’attribuzione delle funzioni di Direttore Generale non aveva comportato lo svolgimento di una prestazione lavorativa diversa da quella, anche di carattere gestionale, che l’amministrazione avrebbe potuto ottenere dal medesimo nella sua qualità di segretario comunale.

Dello stesso avviso i giudici contabili che hanno ritenuto assolutamente spropositato, in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell’ente, il compenso concordato.

La relativa responsabilità è stata addebitata sia al Sindaco, per aver adottato il provvedimento di nomina, ma anche al Segretario generale che, nella veste di organo di consulenza generale dell’Ente, aveva omesso di rilevarne l’irragionevolezza, così beneficiando dell’indennità connessa.

A tal proposito si evidenzia che il d.l. 2/2010, convertito nella legge 42/2010, ha previsto la soppressione della figura del direttore generale nell’organizzazione amministrativa comunale tranne che negli Enti con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Lombardia sent. n. 65 -2016

 


Richiedi informazioni