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Appalti: il ruolo del RUP nella valutazione della congruità dell’offerta


Il responsabile del procedimento ha facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica dell’anomalia, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni ad una commissione ad hoc per l’esame delle giustificazioni prodotte dall’offerente.

Sempre al RUP spetta, poi, stilare la relazione di valutazione dell’anomalia e decidere definitivamente sulla congruità o meno dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Veneto con la sentenza n. 363 dell’8 aprile 2016, con la quale ha respinto il ricorso proposto da una ditta diretto a censurare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia che era stato attivato dal RUP e condotto da una commissione con una formazione diversa da quella della commissione giudicatrice.

Come rilevato dai giudici amministrativi il soggetto deputato allo svolgimento della verifica di anomalia è individuato dall’articolo 121 del d.p.r. 207/2010 nella figura del responsabile del procedimento, il quale può avvalersi della commissione di gara, ove costituita, o degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della specifica commissione prevista dall’articolo 88, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici.

 


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