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Veneto, del. n. 257 – Fondo pluriennale vincolato e nuovo equilibrio di bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla modalità di considerazione della quota di fondo pluriennale vincolato in entrata nel 2016, che origina dalla contrazione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, per un ente con popolazione inferiore ai mille abitanti.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione 257/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 aprile, hanno chiarito che ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 711 e ss., della legge n. 208/2015, in caso di utilizzo di un mutuo concesso nell’anno 2015 (o in anni precedenti) e impiegato anche per il finanziamento di investimenti esigibili nell’annualità successiva, l’ente per l’annualità 2016 non deve considerare né in entrata né in spesa la quota di FPV che deriva dall’utilizzo del  mutuo e non ancora prelevata dal conto di deposito, con un peggioramento, pertanto, del nuovo saldo di finanza pubblica qualora l’opera sia interamente esigibile nel solo anno 2016.

Ciò in quanto l’ente per tale esercizio dovrà considerare interamente la spesa impegnata al titolo 2, ma non potrà considerare l’entrata rappresentata da FPV finanziato a sua volta dal mutuo.

In altri termini, nel nuovo saldo di finanza pubblica non rileva in alcun modo l’accertamento mantenuto a residui alla voce di bilancio corrispondente, in quanto per il 2016 sia le entrate finali che le spese finali devono essere considerate unicamente in termini di competenza e non di cassa.

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Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Veneto del. n. 257-16


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