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Giur. Calabria, sent. n. 67 – Indebita erogazione dell’incentivo alla progettazione


L’indebita percezione e/o erogazione del compenso incentivante con riferimento ad attività non riconducibili alla categoria dei lavori e alla relativa progettazione, parametrato sui lavori fatturati dall’impresa e non già sull’importo a base d’asta d’appalto, configura un illecito erariale.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 67 depositata il 1° aprile 2016.

Nel caso di specie i dipendenti del settore dell’Ufficio tecnico di un ente avevano erogato ovvero percepito gli incentivi previsti dall’articolo 92 del d.lgs. 163/2006 (vigente al tempo di indizione della gara, oggi abrogato dal d.l. 90/2014) per l’attività di manutenzione del verde pubblico e per il servizio di raccolta differenziata, affidata a società esterne.

Tali attività erano state infatti qualificate dalla stazione appaltante come “lavori”, ancorché caratterizzate da una spiccata ed oggettiva natura di “servizi”.

Il compenso incentivante, tra l’altro, era stato determinato non già sull’importo a base d’asta ma sulle singole fatture dei lavori emesse dalla ditta appaltatrice durante la vigenza del contratto d’appalto.

A tal proposito di evidenzia che la disciplina degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno agli enti locali è stata fortemente modificata dalla legge di conversione del d.l. 90/2014.

Dopo l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 92 del Codice dei contratti relativi all’incentivo per la progettazione delle opere, la legge 114/2014 ha aggiunto all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, dettando una nuova disciplina.

La ratio legis dell’intera disciplina è quella di favorire l’ottimale utilizzo delle professionalità interne ad ogni amministrazione e di assicurare un risparmio di spesa sugli oneri che l’amministrazione dovrebbe sostenere per affidare all’esterno incarichi professionali di contenuto analogo.

La nuova disciplina legislativa individua alcune regole generali per la ripartizione dell’incentivo, rimettendone la disciplina concreta (“modalità e criteri”) ad un atto regolamentare interno alla singola amministrazione, assunto previa contrattazione decentrata.

In particolare, il regolamento interno deve rispettare le seguenti condizioni:

  • erogazione alle figure professionali espressamente individuate dalle norme (responsabile del procedimento ed incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e dei loro  collaboratori) con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale, per le quali prevale, senz’altro, il criterio dell’omnicomprensività del trattamento economico;
  • corresponsione dell’incentivo a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività riferite all’aggiudicazione ed esecuzione “di un’opera o un lavoro” (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi), con esclusione delle attività qualificabili come manutentive, senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria (Corte dei Conti Autonomie, del. n. 10/2016);
  • puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza;
  • ancoramento del fondo incentivante alla base di gara (non all’importo oggetto del contratto, né a quello risultante dallo stato finale dei lavori);
  • devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione. Obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare, le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;
  • devoluzione in economia delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell’accertamento di esecuzione dell’opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predetto articolo 93, comma 7 ter).

Leggi la sentenza
CC Sez. Giurisd. Calabria sent. n. 67 -2016


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