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Il principio di pubblicità non è soddisfatto dalla registrazione audiovisiva della seduta di gara


Il principio di pubblicità delle sedute di gara non può essere soddisfatto che con la possibilità offerta al pubblico, eventualmente anche a distanza, di assistere dell’apertura delle offerte, contestualmente allo svolgimento di tali operazioni.

Questo il principio espresso dal Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 653 del 6 aprile 2016, con la quale è stato ribadito che i principi di pubblicità e trasparenza, che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, devono essere rispettati in ogni tipo di gara, ivi compresi gli affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario (C.S., Sez. IV, 14.5.2014 n. 2501).

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva proceduto ad effettuare una registrazione audiovisiva dell’intera seduta di gara, pubblicandola sul sito web aziendale il giorno stesso del suo svolgimento.

Tale modalità operativa non è idonea a soddisfare la condizione di “pubblicità” della seduta di gara.

La registrazione audiovisiva della seduta rappresenta, infatti, semplicemente una modalità di documentazione di ciò che avviene durante la stessa, analogamente a quanto avviene con la redazione del relativo verbale cartaceo, senza tuttavia che ciò possa avere conseguenze sananti, ex post, sull’avvenuta violazione del principio di pubblicità, che attiene infatti alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara, ed è pertanto indipendente dalle regole prescelte per la loro documentazione.

La regola generale della pubblicità della seduta di gara implica e presuppone necessariamente l’obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo dello svolgimento delle sedute pubbliche, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di parteciparvi (Tar Abruzzo, sentenza n. 729/2015).


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