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Gare: niente esclusione se manca il PASSOE


La mancata produzione del PASSOE in sede di gara rappresenta una semplice carenza documentale e non un’ipotesi di irregolarità essenziale.

Ne consegue che il PASSOE non solo non costituisce causa di esclusione dalla procedura, ma può essere prodotto, regolarizzando dunque la documentazione, successivamente, senza che per questo sia dovuta alcuna sanzione pecuniaria.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 1682 del 6 aprile 2016.

Il PASSOE rappresenta un semplice strumento attraverso cui l’operatore economico può essere verificato per mezzo del sistema ACVPASS da parte della stazione appaltante.

La presentazione del PASSOE (tale documento, infatti, va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa), non modifica le normali procedure di gara, ma cambia unicamente il mezzo con cui verificare i requisiti di partecipazione alle gare.

Infatti, la registrazione al servizio AVCPASS e la generazione per ogni singola gara di un PASSOE non esime l’operatore economico dall’obbligo di presentare le autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Pertanto, il concorrente privo del PASSOE deve essere invitato ad “acquisirlo” e produrlo entro un certo termine, questo sì a pena di esclusione.

Gli aspetti normativi e tecnici per la gestione del sistema AVCPass saranno approfonditi nel seminario di studi “La gestione della procedura di gara con l’AVCPass” che si svolgerà a Firenze il 22 aprile 2016


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